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Sez. L, Sentenza n. 994 del 19/02/1986 (Rv. 444513 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - ASSISTENZA SANITARIA - INDENNITÀ - MALATTIE PROFESSIONALI - ERNIA INGUINALE - DIRITTO A PRESTAZIONI MEDICO-CHIRURGICHE ED ALL'INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA - CONDIZIONI - OPERABILITÀ - GIUDIZIO RELATIVO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444513-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - ASSISTENZA SANITARIA - INDENNITÀ - MALATTIE PROFESSIONALI - ERNIA INGUINALE - DIRITTO A PRESTAZIONI MEDICO-CHIRURGICHE ED ALL'INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA - CONDIZIONI - OPERABILITÀ - GIUDIZIO RELATIVO - CRITERI.*

L'ernia inguinale, considerata come una Forma di ernia addominale agli effetti dell'art. 91 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), dà luogo a prestazioni medico-chirurgiche e alla corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea solo se operabile. Tuttavia - come indicato dalla sentenza n. 160 del 29 dicembre 1977 della Corte costituzionale - il giudizio di operabilità deve essere dato con la massima prudenza senza trascurare ogni elemento che possa condurre ad una previsione di incertezza sul risultato o di un sensibile pericolo. (V 4101/81, mass n 414749).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)