diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4101 del 23/06/1981 (Rv. 414749 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - ERNIA INGUINALE CAUSATA DALL'INFORTUNIO - RENDITA D'INABILITA - SPETTANZA - CONDIZIONI - INOPERABILITA - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'INFORTUNATO - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1981-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414749-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - ERNIA INGUINALE CAUSATA DALL'INFORTUNIO - RENDITA D'INABILITA - SPETTANZA - CONDIZIONI - INOPERABILITA - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'INFORTUNATO - POTERI DEL GIUDICE.*

Ai sensi dell'art 91 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 (tu delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), la non operabilita dell'ernia inguinale, causata dall'infortunio, costituisce condizione dell'Azione per il conseguimento della rendita d'inabilita nella predeterminata misura del quindici per cento. Pertanto, mentre l'attore e gravato dall'Onere della prova della sussistenza di tale condizione, il giudice deve esaminare anche d'ufficio se l'ernia sia o meno operabile e la deduzione dell'operabilita dell'infermita, non concretando un'eccezione in senso stretto, e ammissibile in appello anche se non formulata in primo grado. (V 160/77, Corte cost).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 91 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)