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Sez. 5, Sentenza n. 412 del 10/01/2013 (Rv. 625079 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - Ragione di credito disconosciuta con sentenza definitiva - Passaggio in cosa giudicata della sentenza - Istanza di rimborso del credito "fermato" - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625079-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di rimborso IVA, qualora la ragione di credito che l'Amministrazione ha inteso garantire con un provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, sia stata disconosciuta con sentenza definitiva, la prescrizione del diritto del contribuente all'erogazione del credito "fermato" inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della suddetta decisione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)