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Sez. 3, Sentenza n. 1772 del 09/03/1983 (Rv. 426617 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONCEDENTE COLTIVATORE DIRETTO CHE INTENDA COLTIVARE PERSONALMENTE IL FONDO - CONTESTUALE QUALITÀ DI OPERAIO RIVESTITA DAL CONCEDENTE - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426617-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONCEDENTE COLTIVATORE DIRETTO CHE INTENDA COLTIVARE PERSONALMENTE IL FONDO - CONTESTUALE QUALITÀ DI OPERAIO RIVESTITA DAL CONCEDENTE - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La qualità di operaio non è giuridicamente e logicamente inconciliabile con quella di coltivatore diretto vantata dal concedente che voglia ottenere la cessazione della proroga legale del contratto di affitto di fondo rustico per coltivarlo personalmente, soprattutto quando la modesta estensione del fondo non è tale da rendere incompatibile in fatto la possibilità di esercitare due attività, nel qual caso non rileva la prevalenza dell'una o dell'altra. (V 1455/80, mass n 405002).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)