Sez. 3, Sentenza n. 3998 del 16/06/1986 (Rv. 446821 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - DIRITTO DI RIPRESA - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO E DI PICCOLO IMPRENDITORE - COINCIDENZA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - DIRITTO DI RIPRESA - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO E DI PICCOLO IMPRENDITORE - COINCIDENZA - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'Esercizio del diritto di ripresa da parte del concedente di fondo rustico, la qualità di coltivatore diretto non coincide con quella di piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 cod. civ., essendo sufficiente la coltivazione diretta del fondo sia al fine di venderne i prodotti sul mercato che per destinarli a proprio consumo, senza che, ad escludere detta qualifica, assuma decisiva Rilevanza la piccola dimensione del fondo coltivato ovvero che il coltivatore svolga attività lavorative, pur se prevalenti, su altri terreni o in settori extragricoli. (V 1772/83, mass n 426617; (V 475/83, mass n 425272; (V 2347/81, mass n 413101; (V 1455/80, mass n 405002).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)