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Sez. 1, Sentenza n. 8185 del 02/04/2010 (Rv. 612548 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PAGAMENTO DEI CREDITORI | Ritardo nel pagamento della somma attribuita nel piano di riparto - Interessi compensativi o moratori - Maturazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612548-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PAGAMENTO DEI CREDITORI

In tema di fallimento, il ritardo nel pagamento della somma spettante al creditore ammesso in base al piano di riparto non gli attribuisce il diritto di percepire gli interessi compensativi o moratori per il periodo compreso tra la data di esecutività del piano ed il pagamento, in quanto l'ammissione del credito al passivo e l'inclusione del relativo importo nel piano di riparto non determinano una novazione del credito, né lo trasformano in un credito nei confronti della massa, con la conseguenza che gli interessi maturati e maturandi, dovendo considerarsi pur sempre accessori di un credito nei confronti del fallito, non possono dar vita ad un autonomo e distinto credito nei confronti della massa, ostandovi d'altronde sia la disciplina dettata dagli artt. 54 e 55 della legge fall., sia, per gli interessi moratori, il carattere satisfattivo della procedura concorsuale, incompatibile con la mora nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)