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Sez. 1, Sentenza n. 17932 del 25/11/2003 (Rv. 568442 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI | Procedure concorsuali - Inadempimento di obbligazioni pecuniarie - Interessi pecuniari - Incompatibilità - Interessi corrispettivi - Compatibilità.
Stato
decisa il 2003-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568442-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI

Nelle procedure concorsuali non è configurabile la "mora debendi", e quindi non possono essere riconosciuti gli interessi maturati in relazione al ritardo colpevole nell'adempimento di un' obbligazione, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., ma possono essere invece computati - nella specie, per un debito imputabile al fallimento e non al fallito - gli interessi corrispettivi, dovuti a compensazione della mancata tempestiva disponibilità del denaro dovuto, a norma dell'art. 1282 cod. civ., ed aventi quindi la funzione di bilanciare il vantaggio di una parte, consistente nel trattenere somme di denaro produttive di utilità oltre il termine di spettanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)