Sez. L, Sentenza n. 5530 del 09/04/2003 (Rv. 561992 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Richiesta per la prima volta in Cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La sospensione necessaria del giudizio civile per la pendenza di un procedimento penale a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. non può essere richiesta per la prima volta in sede di legittimità, in quanto la concessione del provvedimento comporta l'accertamento di fatto - riservato al giudice di merito - circa il rapporto di pregiudizialità fra i due processi
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)