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Sez. 1, Sentenza n. 2916 del 11/03/1992 (Rv. 476194 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione legittima - In genere (paternità del marito, presunzione di concepimento) | Divorzio - Periodo di trecento giorni dallo scioglimento del matrimonio - Computo - Decorrenza.
Stato
decisa il 1992-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476194-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione legittima - In genere (paternità del marito, presunzione di concepimento)

Il periodo di trecento giorni dallo scioglimento del matrimonio, che l'art. 232 primo comma cod. civ. contempla nel fissare la presunzione di concepimento durante il matrimonio del figlio nato entro detto arco di tempo, va computato, in caso di divorzio, a partire dal passaggio in giudicato della relativa pronuncia, non dalla sua annotazione nei registri dello stato civile, posto che quest'ultimo adempimento spiega rilevanza ai diversi fini della efficacia dell'atto rispetto ai terzi e comunque non incide sui presupposti sui quali si fonda quella presunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 232, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)