Sez. 1, Sentenza n. 9244 del 04/08/1992 (Rv. 478432 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Annotazione della sentenza | Efficacia - Art. 10, secondo comma, della legge n. 898 del 1970 - Disciplina - Portata.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Annotazione della sentenza
La norma di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, secondo cui lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza, va interpretata nel senso che gli effetti personali e patrimoniali della sentenza si producono tra le parti dal passaggio in giudicato, mentre l'annotazione attiene unicamente agli effetti "erga omnes" della pronuncia stessa, in considerazione dell'efficacia dichiarativa e non costitutiva dello stato delle persone fisiche che รจ propria dei registri dello stato civile.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)