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Sez. L, Sentenza n. 6326 del 30/03/2004 (Rv. 571671 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Mancato preventivo espletamente del tentativo obbligatorio di conciliazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571671-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Nel rito del lavoro, dal mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 410 cod.proc. civ., nel termine fissato dal giudice, non discende non l'estinzione del giudizio - in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso - bensì l'improcedibilità della domanda, da dichiararsi con sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 412 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)