Sez. L, Sentenza n. 14954 del 25/06/2009 (Rv. 608791 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Tentativo obbligatorio di conciliazione stagiudiziale - Proposizione successiva all'introduzione del processo - Conseguenze - Sospensione del processo fino al decorso del termine di 90 giorni - Necessità - Fissazione di termine perentorio per la rinnovazione del tentativo - Configurabilità - Esclusione - Mancata promozione del nuovo tentativo - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Qualora in una controversia di lavoro contro una P.A. il ricorrente promuova il tentativo di conciliazione, di cui all'art. 65 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non prima, ma soltanto dopo la proposizione della domanda giudiziaria, nell'udienza di discussione il giudice può sospendere il giudizio in attesa della scadenza dei novanta giorni dalla promozione del tentativo, ma non già fissare un termine perentorio affinché il ricorrente promuova nuovamente il tentativo, né può, in mancanza di questo, dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)