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Sez. 1, Sentenza n. 4502 del 18/02/1981 Ud. (dep. 13/05/1981) Rv. 148837 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - PERQUISIZIONI - PERQUISIZIONE EFFETTUATA DALLA POLIZIA CHE ABBIA AVUTO NOTIZIA DELL'ESISTENZA DI ARMI IN ABITAZIONE - FONTE DELLA NOTIZIA - IRRILEVANZA - LEGITTIMITA DELLA PERQUISIZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148837-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - PERQUISIZIONI - PERQUISIZIONE EFFETTUATA DALLA POLIZIA CHE ABBIA AVUTO NOTIZIA DELL'ESISTENZA DI ARMI IN ABITAZIONE - FONTE DELLA NOTIZIA - IRRILEVANZA - LEGITTIMITA DELLA PERQUISIZIONE - FATTISPECIE.*

Gli organi di polizia, una volta avuta notizia dell'esistenza di armi in una abitazione, hanno il preciso dovere - e cio a prescindere dalla fonte da cui possano aver tratto tale notizia - di procedere immediatamente a perquisizione, con il solo Obbligo di redigerne verbale e di darne pronta comunicazione all'autorita giudiziaria. (nella specie la perquisizione era stata effettuata in conseguenza di una telefonata anonima ed era stata ritenuta legittima dai giudici di merito). (V sentenze nn 173 del 1974 e 110 del 1976 della Corte costituzionale e mass nn 141279 e 124031).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 224, Cod. Proc. Pen. art. 227, Cod. Proc. Pen. art. 334 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)