Sez. 6, Sentenza n. 7190 del 11/06/1982 Ud. (dep. 19/07/1982) Rv. 154702 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: PERQUISIZIONE DOMICILIARE ALLA RICERCA DI ARMI.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: PERQUISIZIONE DOMICILIARE ALLA RICERCA DI ARMI.*
L'Obbligo della comunicazione giudiziaria non sussiste in relazione alle indagini svolte motu proprio dalla polizia giudiziaria in caso di necessità ed urgenza: per la sua insorgenza è necessario un atto istruttorio in senso stretto, compiuto dal giudice o dal pubblico ministero e diretto specificamente alla acquisizione delle prove dell'illecito penale. Nessuna nullità è pertanto ipotizzabile, qualora la polizia giudiziaria, prima di qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, effettui una perquisizione domiciliare alla ricerca di armi. (Conf. Mass. N. 151539 nel senso che non è necessaria la comunicazione giudiziaria per la perquisizione domiciliare; Conf. Mass. Nn. 148837, 146668, 145735, 144424; V. Mass. Nn. 132169 nel senso che per la perquisizione eseguita su autorizzazione del magistrato occorre la comunicazione giudiziaria).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 224, Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)