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Sez. L, Sentenza n. 1750 del 02/03/1999 (Rv. 523762 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Indennità di mobilità - Rapporti disciplinati dal R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 (dipendenti da ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) - Spettanza - Decorrenza.
Stato
decisa il 1999-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523762-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

Ai sensi dell'art. 7 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996 n. 649, che ha modificato l'art 3 comma quarto bis della legge 23 luglio 1991 n. 223 (il quale era stato introdotto dall'art. 6 comma diciassettesimo bis del D.L. 20 maggio 1993 n. 148, conv. in legge 19 luglio 1993 n. 236), l'indennità di mobilità spetta al personale dipendente da ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione (il cui rapporto è disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931 n. 148) licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione successivamente alla data del primo gennaio 1993.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 art. 6 com. 17 n. 2, Decreto Legge 23/10/1996 num. 542 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 649 art. 7, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 com. 4 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)