Sez. 2, Sentenza n. 19131 del 09/08/2013 (Rv. 627821 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Obbligo di fornire un "software" applicativo - Natura - Obbligazione di risultato - Conseguenze.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
A prescindere dalla qualificazione del contratto come vendita o appalto, l'obbligo di fornire e mettere in funzione un sistema computerizzato di "software" applicativo (nella specie, per la realizzazione e la gestione di una banca dati) è un'obbligazione di risultato, sicché, qualora il medesimo risultato contrattuale sia mancato, l'utente può chiedere la risoluzione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)