Sez. 2, Sentenza n. 8153 del 15/06/2000 (Rv. 537620 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE | Vendita di un sistema computerizzato (elaboratore e programma) - Obbligazioni del venditore - Garanzia di buon funzionamento - Sussistenza - Presupposti.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE
Nel contratto di compravendita sussiste per il venditore l'obbligazione di garantire il buon funzionamento della "res vendita" e, quindi, un determinato risultato che, nella fornitura congiunta di hardware e software consiste nell'idoneità del complesso a conseguire i risultati prefissisi dall'acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell'effettuare la fornitura di un determinato elaboratore e di determinati programmi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)