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Sez. 2, Sentenza n. 8153 del 15/06/2000 (Rv. 537620 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE | Vendita di un sistema computerizzato (elaboratore e programma) - Obbligazioni del venditore - Garanzia di buon funzionamento - Sussistenza - Presupposti.
Stato
decisa il 2000-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537620-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE

Nel contratto di compravendita sussiste per il venditore l'obbligazione di garantire il buon funzionamento della "res vendita" e, quindi, un determinato risultato che, nella fornitura congiunta di hardware e software consiste nell'idoneità del complesso a conseguire i risultati prefissisi dall'acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell'effettuare la fornitura di un determinato elaboratore e di determinati programmi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)