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Sez. 5, Sentenza n. 31911 del 16/03/2001 Ud. (dep. 27/08/2001) Rv. 220225 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Denaro affluito nelle case sociali a seguito di truffa consumata dal fallito, condannato per tale reato - Successiva distrazione della somma - Preclusione derivante dal precedente giudicato - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220225-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, una volta che, anche a seguito di attività illecite, sia entrato danaro nel patrimonio della società fallita, esso non può essere distratto in danno dei creditori; ne consegue che, qualora l'imputato -resosi responsabile di truffa in danno di terzi e per tale delitto condannato- abbia versato il provento del reato nelle casse sociali e lo abbia quindi distratto, tale ulteriore condotta non può ritenersi coperta da precedente giudicato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)