Sez. 6, Sentenza n. 6791 del 10/04/2000 Ud. (dep. 07/06/2000) Rv. 216712 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Concorso con la truffa - Possibilità - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il delitto di bancarotta fraudolenta può concorrere con quello di truffa, sia perché il bene giuridico protetto dalle rispettive norme incriminatrici è diverso, sia perché l'"iter criminis" della seconda si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti. Pertanto il fatto dell'imprenditore truffaldino, che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio, costituisce un'azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 2672 art. 216
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)