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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1709 del 26/01/2021 (Rv. 660390 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Controversia relativa al diniego di riconoscimento - Rito sommario di cognizione - Artt. 181 e 309 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660390-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, trova applicazione, ove sia seguito il rito sommario di cognizione, sia in primo grado che in appello, il meccanismo disciplinato dagli artt. 181 e 309 c.p.c. per il processo ordinario, dovendosi escludere che la conseguente dichiarazione di estinzione possa configurare un pregiudizio per i diritti fondamentali del richiedente asilo, la cui condotta processuale è affidata alla responsabilità del difensore, o possa pregiudicare l'interesse della controparte pubblica che, qualora intenda evitare detta estinzione, ben può comparire dinanzi al giudice e chiedere che decida la controversia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)