Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3150 del 17/02/2015 (Rv. 634923 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Carenza di potere impositivo - Condizioni - Azione di ripetizione di tributi indebitamente riscossi - Previsione di un termine più breve di prescrizione o decadenza - Contrasto con i principi di diritto interno e comunitario - Esclusione - Fattispecie relativa a istanza di rimborso sull'imposta assolta per trattamento di "esodo anticipato".
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
L'Amministrazione finanziaria è carente di potere impositivo soltanto ove la pretesa sia manifestamente insuscettibile di ricollegarsi a un rapporto di natura tributaria, sia perché la legge non prevede il tributo in via generale, sia perché le norme che istituiscono il tributo sono state dichiarate incostituzionali ovvero sono stata disapplicate perché contrarie al diritto comunitario. Ne consegue che la previsione di un più breve termine di prescrizione o decadenza per l'azione di ripetizione di tributi riscossi in conseguenza della detta pretesa non contrasta con i principi del diritto (interno e) comunitario. (Principio enunciato con riferimento alla abrogazione del comma 4 bis dell'art. 19 del d.P.R. n. 917 del 1986, con d.l. n. 223 del 2006, riguardante la disciplina fiscale applicabile agli incentivi erogati ai lavoratori dipendenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 4, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)