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Sez. 5, Sentenza n. 15108 del 09/10/2003 (Rv. 567374 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione di società nel registro delle imprese - Parziale contrasto con la direttiva CE n. 335/1969 - Conseguenze - Riferibilità dell'imposizione fiscale illegittima alla nozione di carenza di potere - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567374-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

Non rientra nell'istituto della "carenza di potere impositivo" la pretesa dell'amministrazione di pagamento di una somma per tassa di concessione governativa nei confronti di una società (pretesa contraria alle disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 della Direttiva 335/1969 CEE), dovendosi per carenza di potere impositivo intendere soltanto i casi in cui la pretesa dell'amministrazione sia manifestamente insuscettibile di ricollegarsi a un rapporto di natura tributaria, sia perché la legge non prevede il tributo in via generale, sia perché le norme che istituiscono il tributo sono state dichiarate incostituzionali ovvero sono state disapplicate perché contrarie al diritto comunitario. Ne consegue che la previsione di un più breve termine di prescrizione o decadenza per l'azione di ripetizione di tributi riscossi in conseguenza della detta pretesa non contrasta con i principi del diritto (interno e) comunitario.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 488 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)