Sez. 5, Sentenza n. 11170 del 11/06/2004 (Rv. 573620 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali pendenti "ex" art. 16 legge n. 289 del 2002 - Applicabilità alle controversie aventi ad oggetto le sanzioni valutarie - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
La definizione di cui all'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si applica alle liti fiscali pendenti, e tali non sono quelle aventi ad oggetto le sanzioni irrogate per la violazione di norme valutarie, quali quelle, dettate dal decreto - legge 28 giugno 1990, n. 167 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227), concernenti i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 CORTE COST., Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)