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Sez. 3, Sentenza n. 10123 del 02/08/2000 (Rv. 539055 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio del terzo - Natura funzionale - Conseguenze - Derogabilità per ragioni di connessione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539055-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

In tema di competenza per territorio, il principio di cui all'art. 33 cod.proc.civ., secondo il quale all'attore è consentita la scelta tra i diversi fori dei diversi convenuti, derogando al foro che si individua attraverso la residenza o il domicilio di ciascuno di essi (così derogando alle regole del foro generale), non si applica nel caso in cui l'attore agisca per l'accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 cod.proc.civ., poiché in tal caso, nonostante la eventuale connessione tra le cause instaurate presso i rispettivi fori di residenza o domicilio di ciascun terzo, la competenza del giudice dell'espropriazione forzata è di carattere funzionale (artt. 543, secondo comma n. 4; art. 26 cod.proc.civ.), e, pertanto, inderogabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)