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Sez. 3, Ordinanza n. 8920 del 19/06/2002 (Rv. 555181 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - COSE MOBILI ED IMMOBILI | Beni detenuti da soggetto diverso dal debitore - Disciplina ex art. 543 cod. proc. civ. - Conseguenze - Terzo debitore istituto bancario - Foro della sede legale - Sussistenza - Foro della dipendenza ospitante i beni - Alternatività - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555181-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - COSE MOBILI ED IMMOBILI

Poiché l'esecuzione forzata su cose mobili, che si trovino presso un soggetto diverso dal debitore, è espropriazione presso terzi, disciplinata, al pari dell'espropriazione forzata di crediti presso terzi, dagli artt. 543 e ss. cod. proc. civ., competente territorialmente nel caso in cui il terzo debitore sia una banca è il giudice dell'esecuzione del luogo in cui è posta la sede legale, o, in via alternativa, del luogo in cui sono ubicate la filiale o l'agenzia presso la quale i beni materialmente si trovino, a condizione che vi sia un rappresentante autorizzato a rendere la corrispondente dichiarazione di terzo. (Nella specie, relativa a titoli obbligazionari detenuti da una banca presso una filiale sita in un circondario diverso da quello della sede legale, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando la competenza del giudice della sede legale, radicatosi per effetto della scelta fatta dal creditore procedente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 543 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 547 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 19 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)