Sez. L, Sentenza n. 10456 del 07/10/1991 (Rv. 474128 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Trattamento straordinario d'integrazione salariale - Cessazione - Obbligo retributivo conseguente del datore di lavoro - Ripristino - Limiti - Cessazione dell'attività aziendale - Insufficienza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni
La cessazione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, facendo venir meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione, salvo che il rifiuto di riceversi la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso (ad esempio, forza maggiore derivante da eventi naturali o da provvedimenti dell'autorità); ad integrare uno di tali fatti, della cui prova è onerato lo stesso datore di lavoro, non è sufficiente, di per sè sola, la cessazione dell' attività aziendale, la quale costituisce, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, il presupposto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fermo peraltro, fino all'estinzione del rapporto, il diritto del lavoratore ai crediti inerenti al rapporto di lavoro, compreso quindi, in mancanza di uno dei fatti giustificativi anzidetti, il diritto alla retribuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)