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Sez. 2, Sentenza n. 1517 del 25/08/1988 Ud. (dep. 03/02/1989) Rv. 180368 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - NATURA SOGGETTIVA - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - OPERATIVITÀ DELLA CIRCOSTANZA SOLO NEI CONFRONTI DEL CONCORRENTE O DEI CONCORRENTI CHE ABBIANO PROVVEDUTO A RISARCIRE IL DANNO PRIMA DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1988-08-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180368-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - NATURA SOGGETTIVA - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - OPERATIVITÀ DELLA CIRCOSTANZA SOLO NEI CONFRONTI DEL CONCORRENTE O DEI CONCORRENTI CHE ABBIANO PROVVEDUTO A RISARCIRE IL DANNO PRIMA DEL GIUDIZIO.*

L'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, prima ipotesi, cod. pen. è di natura soggettiva, inerente al colpevole, e pertanto, in caso di concorso di persone nel reato, opera solo nei confronti del concorrente o dei concorrenti che abbiano provveduto a risarcire il danno prima del giudizio e non si estende agli altri concorrenti. (Conf mass n 177977).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)