Sez. 2, Sentenza n. 1517 del 25/08/1988 Ud. (dep. 03/02/1989) Rv. 180368 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - NATURA SOGGETTIVA - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - OPERATIVITÀ DELLA CIRCOSTANZA SOLO NEI CONFRONTI DEL CONCORRENTE O DEI CONCORRENTI CHE ABBIANO PROVVEDUTO A RISARCIRE IL DANNO PRIMA DEL GIUDIZIO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - NATURA SOGGETTIVA - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - OPERATIVITÀ DELLA CIRCOSTANZA SOLO NEI CONFRONTI DEL CONCORRENTE O DEI CONCORRENTI CHE ABBIANO PROVVEDUTO A RISARCIRE IL DANNO PRIMA DEL GIUDIZIO.*
L'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, prima ipotesi, cod. pen. è di natura soggettiva, inerente al colpevole, e pertanto, in caso di concorso di persone nel reato, opera solo nei confronti del concorrente o dei concorrenti che abbiano provveduto a risarcire il danno prima del giudizio e non si estende agli altri concorrenti. (Conf mass n 177977).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)