Sez. 2, Sentenza n. 3971 del 12/10/1987 Ud. (dep. 28/03/1988) Rv. 177977 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - SOGGETTIVE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - ESTENSIBILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - RATIO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - SOGGETTIVE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - ESTENSIBILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - RATIO.*
L'attenuante della riparazione del danno, di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ha natura soggettiva, sicché, qualora, sia stato risarcito il danno da uno solo dei concorrenti nel reato, essa non può essere estesa ad altro compartecipe. Infatti, la correlativa diminuzione di pena trova una legittima giustificazione non solo nella reintegrazione del patrimonio della vittima o dei suoi aventi diritto, ma principalmente nella considerazione che l'avvenuto ristoro del danno rappresenta una tangibile manifestazione di ravvedimento del reo e di una sua minore pericolosità sociale. (Conf mass n 158387; (Conf mass n 151307; (Conf mass n 140728; (Conf mass n 107577).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 70, Cod. Pen. art. 119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)