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Sez. 5, Sentenza n. 5596 del 14/03/2000 Ud. (dep. 12/05/2000) Rv. 216217 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Riduzione del capitale di oltre un terzo - Obblighi degli amministratori - Violazione - Natura permanente del reato - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216217-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di reati societari, la violazione di cui all'art. 2630 secondo comma n. 2 cod. civ. (omessa convocazione dell'assemblea dei soci nel caso, di cui alla fattispecie, di riduzione del capitale per perdita ex art. 2446 cod. civ.) ha natura permanente, in quanto il dovere degli amministratori - che a norma del citato art. 2446 dovrebbe essere adempiuto "senza indugio" - persiste, permanendo la necessità di sottoporre all'assemblea dei soci la riduzione del capitale per perdita, sino a quando l'assemblea non venga convocata, o comunque venga meno l'obbligo di adempiere in capo al soggetto qualificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2630 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2446

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)