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Sez. 5, Sentenza n. 11887 del 13/10/2000 Ud. (dep. 20/11/2000) Rv. 217986 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Omessa convocazione dell'assemblea dei soci richiesta dalla minoranza - Momento di consumazione del reato - Individuazione.
Stato
decisa il 2000-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217986-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

Per la configurazione del reato di cui all'art. 2630, comma 2, cod. civ., che pone a carico degli amministratori l'obbligo di convocare senza ritardo l'assemblea richiesta dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e indichino gli argomenti da trattare, non è possibile stabilire un termine per l'adempimento facendo riferimento a norme speciali quali quelle relative alle società quotate in borsa. Ne consegue che non sussistono deroghe alla regola generale vigente in materia che prescrive che la richiesta sia adempiuta nel più breve tempo possibile sicché il reato è consumato nel momento in cui gli amministratori ne procrastino arbitrariamente l'esecuzione. Consegue, altresì, che costituisce ritardo rilevante ai fini della integrazione del reato in esame quello dovuto al superamento del tempo occorrente alla verifica delle condizioni di ammissibilità della richiesta dettata dall'art. 2367 cod. civ., ed all'adempimento delle formalità occorrenti per la convocazione, senza che agli amministratori sia riconosciuta dalla legge alcuna discrezionalità in ragione di altre esigenze.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2630 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2367 com. 1, Cod. Civ. art. 2393 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)