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Sez. 5, Ordinanza n. 36369 del 29/12/2023 (Rv. 669883 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Termine lungo per l’impugnazione - Rimessione in termini - Inadempimento, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione - Omessa conoscenza della sentenza - Esclusione - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669883-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

La decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa.

Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)