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Sez. 2, Sentenza n. 7929 del 17/07/1991 (Rv. 473173 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Della sentenza impugnata - Termini - In genere | Morte della parte dopo la pubblicazione ma prima della notificazione della sentenza - Interruzione dei termini ex art. 328 cod. proc. civ. - Esclusione - Conseguenze - Notificazione della sentenza presso il procuratore della parte defunta costituito nel precedente grado - Decorrenza del termine per l'appello - Idoneità.
Stato
decisa il 1991-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473173-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Della sentenza impugnata - Termini - In genere

Allorquando la morte della parte si verifichi dopo la pubblicazione ma prima della notificazione della sentenza e perciò prima dell' inizio della decorrenza dei termini brevi per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ. non è operante l'interruzione dei termini anzidetti ai sensi dell'art. 328 cod. proc. civ., postulando tale norma che la morte della parte sia avvenuta durante la decorrenza del termine stesso. Ne consegue che ove la parte vittoriosa effettui la notifica della sentenza presso il procuratore della parte defunta costituito nel precedente grado, secondo la facoltà concessagli dagli art. 285, 286, 170 cod. proc. civ., l'anzidetta notificazione è idonea a far decorrere il termine per l'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)