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Sez. 1, Sentenza n. 10789 del 29/09/1999 (Rv. 530345 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE | Notifica della sentenza - Successiva morte del notificatario - Conseguenze - Interruzione del termine breve - Omessa rinnovazione - Termine lungo - Applicabilità - Decorrenza - Dall'evento - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530345-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE

Verificatasi la morte della parte o altro evento interruttivo dopo la notificazione della sentenza, i termini per impugnare sono disciplinati esclusivamente dall'articolo 328 cod. proc. Civ., secondo cui il termine per impugnare è interrotto e il nuovo termine decorre dal giorno in cui è rinnovata la notificazione della sentenza; qualora manchi tale rinnovazione l'impugnazione deve essere proposta nel termine di un anno previsto dall'articolo 327 cod. proc. Civ. decorrente dalla pubblicazione della sentenza e non dall'evento interruttivo, prevedendo l'articolo 328, secondo comma, una proroga di sei mesi dal giorno dell'evento per il solo caso che questo intervenga dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)