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Sez. 2, Sentenza n. 2582 del 13/10/1964 (Rv. 303887 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - ATTIVA - FONDAMENTO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1964-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303887-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - ATTIVA - FONDAMENTO - ESTENSIONE.*

Ogni singolo condomino puo esercitare contro i terzi, nei riguardi della cosa comune, tutte le azioni consentite dalla legge al proprietario. Il titolo della legittimazione del singolo condomino all'Esercizio di codeste azioni e costituito dal suo diritto di comproprieta, che si estende sull'intera cosa comune, anche se trova un limite nel concorrente diritto degli altri condomini. (V 789/64; 2140/63; 1695/63; 1104/63; 931/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)