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Sez. 4, Sentenza n. 5273 del 21/09/2016 Ud. (dep. 03/02/2017) Rv. 270380 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Responsabilità per colpa del datore di lavoro - Obblighi di prevenzione - Contenuto - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270380-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di reati colposi, l'obbligo di prevenzione gravante sul datore di lavoro non è limitato al solo rispetto delle norme tecniche, ma richiede anche l'adozione di ogni ulteriore accortezza necessaria ad evitare i rischi di nocumento per i lavoratori, purché ciò sia concretamente specificato in regole che descrivono con precisione il comportamento da tenere per evitare il verificarsi dell'evento. (Fattispecie relativa all'applicazione della norma dell'art. 27, comma primo, lett. d), D.Lgs. n. 277 del 1991, in tema di protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione alla polvere di amianto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 22, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)