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Sez. 4, Sentenza n. 12478 del 19/11/2015 Ud. (dep. 24/03/2016) Rv. 267813 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Responsabilità per colpa - Regole cautelari - Individuazione - Norme che specificano la condotta doverosa - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267813-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di reati colposi, la regola cautelare alla stregua della quale deve essere valutato il comportamento del garante, non può rinvenirsi in norme che attribuiscono compiti senza individuare le modalità di assolvimento degli stessi, dovendosi, invece, aver riguardo esclusivamente a norme che indicano con precisione le modalità e i mezzi necessari per evitare il verificarsi dell'evento. (Fattispecie relativa al sisma che ha colpito la città di L'Aquila, in data 6 aprile 2009, in cui la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso la responsabilità, a titolo di omicidio colposo, dei componenti della Commissione grandi rischi del Dipartimento della Protezione civile, ritenendo che non fossero ravvisabili specifiche regole cautelari nelle disposizioni che ne disciplinano le competenze, trattandosi di norme che attribuiscono a tale organo esclusivamente compiti di natura consultiva, funzionali all'attività di previsione e prevenzione del rischio, senza contenere prescrizioni sul "quomodo" dell'attività stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/02/1992 num. 225 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)