Sez. 4, Sentenza n. 17384 del 20/02/2006 Cc. (dep. 19/05/2006) Rv. 233958 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Applicazione della procedura - Limiti - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
La procedura per la correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per correggere qualunque imprecisione o inesattezza contenuta nei provvedimenti del giudice, ma, fermi restando i limiti esplicitamente posti dalla norma processuale, deve comunque trattarsi della mancanza o della incompletezza di uno dei requisiti previsti per la validità o la esistenza del provvedimento stesso. (Nella fattispecie, relativa ad un errore contenuto nella sentenza rescindente della Corte di cassazione, e relativo alla quantificazione della richiesta di indennizzo del ricorrente, la Corte ha ritenuto che l'imprecisione non avesse alcun effetto sul contenuto decisorio del provvedimento, nè intaccasse i requisiti formali della sentenza medesima).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)