Sez. 1, Ordinanza n. 6784 del 25/01/2005 Cc. (dep. 22/02/2005) Rv. 232939 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Sentenza d'appello - Istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata all'eventuale conversione della stessa - Omessa pronunzia - Fase esecutiva - Possibilità di ricorso alla procedura di correzione di errore materiale - Esclusione - Ragione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto, perché, in tal caso, la correzione é incapace di incidere sulla decisione assunta e non si risolve in una modificazione essenziale o nella sostituzione di una decisione già presa. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione era stato investito della richiesta, formulata quale istanza di correzione di errore materiale, di modificare la sentenza pronunziata dai giudici d'appello, i quali avevano irrogato la sanzione pecuniaria in ordine al reato di cui all'art. 388, comma quinto, cod. proc. pen., omettendo di decidere in ordine alla richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata all'eventuale conversione della stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 388 com. 5, Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)