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Sez. U, Sentenza n. 4261 del 23/10/1989 (Rv. 463914 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - VERSAMENTO - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 370 DEL 1985 IN ORDINE AD AZIENDE AGRICOLE UBICATE AD ALTITUDINE INFERIORE AI 700 METRI - EFFETTI - RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE ANTERIORE AL D.L. N. 942 DEL 1977 - OPERATIVITÀ "EX TUNC" - CONSEGUENZE - AZIONE DI RIPETIZIONE DEI CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI - ESPERIBILITÀ - LIMITI - PRECLUSIONI OPERANTI IN MATERIA TRIBUTARIA PER MANCATO ESPERIMENTO DEI RIMEDI ACCORDATI AL CONTRIBUENTE - INSUSSISTENZA - SPECIFICHE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - PREVISIONE - MANCANZA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PER RAPPORTI REGOLATI DA PROCEDURE ESATTORIALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463914-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - VERSAMENTO - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 370 DEL 1985 IN ORDINE AD AZIENDE AGRICOLE UBICATE AD ALTITUDINE INFERIORE AI 700 METRI - EFFETTI - RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE ANTERIORE AL D.L. N. 942 DEL 1977 - OPERATIVITÀ "EX TUNC" - CONSEGUENZE - AZIONE DI RIPETIZIONE DEI CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI - ESPERIBILITÀ - LIMITI - PRECLUSIONI OPERANTI IN MATERIA TRIBUTARIA PER MANCATO ESPERIMENTO DEI RIMEDI ACCORDATI AL CONTRIBUENTE - INSUSSISTENZA - SPECIFICHE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - PREVISIONE - MANCANZA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PER RAPPORTI REGOLATI DA PROCEDURE ESATTORIALI - ESCLUSIONE.*

Con riguardo ai contributi in favore del servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), la sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1985, dichiarativa dell'illegittimità dello art. 8 seconda parte della legge 25 luglio 1952 n. 991, nonché degli artt. 7 e 8 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942 (convertito in legge 27 febbraio 1978 n. 41), ove non esentano le aziende agricole in territori montani per il solo fatto di essere ubicate ad altitudine inferiore ai 700 metri, comporta il ripristino della situazione anteriore al d.l. n. 942 del 1977, e, quindi, la spettanza di detta esenzione per tutti i fondi montani con i requisiti dell'art. 1 della citata legge n. 991 del 1952, come sostituito dall'art. unico della legge 30 luglio 1957 n. 657 (sulla base di parametri altimetrici e reddituali). Tale ripristino opera "ex tunc", e, quindi, comporta la facoltà di esperire Azione di ripetizione per i contributi indebitamente pagati, con il solo limite del decorso della prescrizione decennale (o del passaggio in giudicato di una decisione giudiziale), tenendo conto che non sono applicabili le preclusioni discendenti nella diversa materia tributaria dal mancato esperimento dei rimedi accordati al contribuente, né sono contemplate specifiche procedure in Sede amministrativa, e la relativa domanda non si sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario (con la Competenza funzionale del giudice del lavoro), non essendo invocabile la giurisdizione delle commissioni tributarie rispetto a rapporti inclusi nel settore delle assicurazioni sociali (ancorché regolati, quanto a riscossione, da procedure esattoriali).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 25/07/1952 num. 991 art. 1, Legge 25/07/1952 num. 991 art. 8 CORTE COST., Legge 30/07/1957 num. 657 art. 1, Legge 03/12/1971 num. 1102 art. 12, Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 8 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)