Sez. L, Sentenza n. 11896 del 14/12/1990 (Rv. 470145 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - RIMBORSO - AZIONI DI RIPETIZIONE - CONSEGUENTE ALLA SENTENZA N. 370 DEL 1985 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESPERIBILITÀ - LIMITI - INSUSSISTENZA - PRESCRIZIONE DECENNALE - OPERATIVITÀ - CARATTERE ESCLUSIVO - PRECLUSIONE PER MANCATO ESPERIMENTO DEI RIMEDI AMMINISTRATIVI - INAMMISSIBILITÀ - TERMINE DI CENTOVENTI GIORNI EX ART. 22 DEL D.L. N. 3 DEL 1970 - INAPPLICABILITÀ - ESAURIMENTO DEL RAPPORTO IN RELAZIONE AGLI EFFETTI DELLA PREDETTA SENTENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - RIMBORSO - AZIONI DI RIPETIZIONE - CONSEGUENTE ALLA SENTENZA N. 370 DEL 1985 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESPERIBILITÀ - LIMITI - INSUSSISTENZA - PRESCRIZIONE DECENNALE - OPERATIVITÀ - CARATTERE ESCLUSIVO - PRECLUSIONE PER MANCATO ESPERIMENTO DEI RIMEDI AMMINISTRATIVI - INAMMISSIBILITÀ - TERMINE DI CENTOVENTI GIORNI EX ART. 22 DEL D.L. N. 3 DEL 1970 - INAPPLICABILITÀ - ESAURIMENTO DEL RAPPORTO IN RELAZIONE AGLI EFFETTI DELLA PREDETTA SENTENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'esperibilità dell'Azione di ripetizione di contributi indebitamente versati allo SCAU, alla stregua degli effetti retroattivi della sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1985 (dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 8, seconda parte, della legge 25 luglio 1952 n. 991 nonché degli artt. 7 ed 8 del decreto legge 23 dicembre 1977 n. 942 - convertito in legge 27 febbraio 1978 n. 41 - ove non esentano le aziende agricole in territori montani per il solo fatto di essere ubicate ad altitudine inferiore ai settecento metri), non incontra limite diverso da quello della prescrizione decennale ordinaria, non essendo, in ordine a tale Azione, configurabile - in virtù dell'art. 148 disp. Att. Cod. proc. civ. - preclusione per il mancato esperimento dei rimedi amministrativi previsti dagli artt. 7 ed 8 del R.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e non essendo alla medesima Azione applicabile il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 3 (convertito, con modifiche, in legge 11 marzo 1970 n. 83), mentre l'esaurimento del rapporto (con l'insensibilità del medesimo agli effetti della pronuncia d'incostituzionalità) è escluso, non esistendo un termine di decadenza per la proponibilità dell'Azione, fin quando la pretesa restitutoria non sia estinta per il compimento della prescrizione decennale predetta. (V 4261/89, mass n 463914; (V 1544/82, mass n 419363; (V 762/73, mass n 363009; (V 646/72, mass n 356704).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 7, Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 8, Legge 25/07/1952 num. 991 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 8 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)