Sez. U, Sentenza n. 2340 del 08/03/1988 (Rv. 458115 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI TERRITORIALI - GESTIONE DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE DI TIPO IMPRENDITORIALE - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI TERRITORIALI - GESTIONE DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE DI TIPO IMPRENDITORIALE - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Qualora un ente territoriale gestisca un servizio di pubblico trasporto con un'autonoma organizzazione di tipo imprenditoriale (nella specie, tranvia Udine-San daniele, gestita dalla provincia di Udine), il rapporto di lavoro dei dipendenti ha natura privatistica, rientra nella previsione dell'art. 10 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (modificato dalla legge 24 luglio 1957 n. 633), e resta quindi devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando in proposito il titolo di quella gestione e la Mancanza di una strutturazione di detta organizzazione nelle forme dell'azienda municipalizzata. (V 3948/84, mass n 435920).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)