Sez. U, Sentenza n. 3948 del 05/07/1984 (Rv. 435920 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - TERRITORIALI - GESTIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO TRAMITE UN'ORGANIZZAZIONE AUTONOMA NON MUNICIPALIZZATA - RAPPORTO DI LAVORO DEGLI ADDETTI - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - TERRITORIALI - GESTIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO TRAMITE UN'ORGANIZZAZIONE AUTONOMA NON MUNICIPALIZZATA - RAPPORTO DI LAVORO DEGLI ADDETTI - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Qualora un servizio di pubblico trasporto venga gestito da un ente territoriale, quale la provincia, non direttamente mediante la propria struttura pubblicistica, ma tramite un'organizzazione autonoma, operante con criteri economici e finalità imprenditoriali, ancorché non costituita come azienda municipalizzata o provincializzata, il rapporto di lavoro degli addetti all'indicato servizio, in quanto riferibile ad un'impresa esercitata da ente pubblico non economico, ha natura privatistica, con la conseguenza che le controversie ad esso inerenti spettano alla giurisdizione del giudice ordinario. (V 2467/82, mass n 420328).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)