Sez. 5, Sentenza n. 16329 del 17/07/2014 (Rv. 632247 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rapporti tra processi tributari - Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza - Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. - Esclusione - Disciplina di cui all'art. 337 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di processo tributario, l'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 regola solo i rapporti tra processi tributari e non tributari, sicché quando tra due giudizi tributari esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante (nella specie relativo all'accertamento di un credito d'imposta, evidenziato nella dichiarazione del 1998) sia stato definito con sentenza, sebbene ancora non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato (nella specie avente ad oggetto cartella di pagamento per l'annualità successiva) soltanto ai sensi dell'art. 337 e non dell'art. 295 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)