Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22673 del 05/11/2015 (Rv. 637580 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rapporto tra processi tributari - Pregiudizialità - Giudizio pregiudicato - Decisione in base alla sentenza sul giudizio pregiudicante non passata in giudicato - Conseguenza - Cassazione con rinvio - Fondamento - Necessità della sospensione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, va cassata con rinvio la sentenza che decida la causa pregiudicata (nella specie, avente ad oggetto il provvedimento d'irrogazione di sanzione amministrativa) in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale (nella specie, consistente nell'annullamento dell'avviso di rettifica, presupposto della sanzione applicata), dovendosi, in tale ipotesi, disporre la sospensione del processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)