Sez. 1, Sentenza n. 2304 del 06/07/1968 (Rv. 334604 - 01)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE- CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA (DIRITTO REALE) - ISCRIZIONE E RINNOVAZIONE- ISCRIZIONE SUCCESSIVA ALLA TRASCRIZIONE DI UN PIGNORAMENTO IMMOBILIARE - INEFFICACIA NELL'AMBITO DEL PROCESSO ESECUTIVO IN CORSO - ESTINZIONE DI QUEST'ULTIMO - EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE IN OGNI ALTRO PROCESSO ESECUTIVO PROMOSSO SUL BENE.*
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE- CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA (DIRITTO REALE) - ISCRIZIONE E RINNOVAZIONE- ISCRIZIONE SUCCESSIVA ALLA TRASCRIZIONE DI UN PIGNORAMENTO IMMOBILIARE - INEFFICACIA NELL'AMBITO DEL PROCESSO ESECUTIVO IN CORSO - ESTINZIONE DI QUEST'ULTIMO - EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE IN OGNI ALTRO PROCESSO ESECUTIVO PROMOSSO SUL BENE.*
L'ipoteca, validamente iscritta successivamente alla trascrizione di un pignoramento immobiliare, rimane inefficace nel solo ambito del processo cui il pignoramento si riferisce. E, qualora tale processo non pervenga alla fase della distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell'immobile (per Estinzione od altra causa), quella iscrizione rimane idonea a produrre i propri effetti in ogni altro processo esecutivo promosso sullo stesso bene e, quindi, anche nel processo fallimentare nel quale si procede alla vendita di esso. (fattispecie in cui, intervenuto il fallimento, il curatore non si era sostituito al creditore istante nella procedura espropriativa immobiliare pendente contro il fallito alla data della dichiarazione di fallimento, rendendola improcedibile si e ritenuta produttiva di effetti l'ipoteca, non potendo piu operare l'inefficacia comminata per l'iscrizione successiva a pignoramento).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2916
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)