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Sez. 1, Sentenza n. 2302 del 01/03/1995 (Rv. 490786 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE | Ipoteca - Iscrizione dopo il pignoramento o il sequestro conservativo - Effetti.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490786-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE

L'art. 2916 n. 1 cod.civ., dettato in relazione agli effetti del pignoramento ed applicabile al sequestro conservativo ai sensi dell'art. 2906 cod.civ., non sancisce il divieto di iscrivere ipoteche (anche giudiziali), ma stabilisce che "nella distribuzione della somma ricavata dalla esecuzione" non si tenga conto delle ipoteche iscritte dopo il pignoramento (o il sequestro). Da ciò deriva che l'ipoteca iscritta dopo il pignoramento o il sequestro conservativo non è nulla, ma introduttiva di effetti nella distribuzione della somma ricavata e nel caso di sequestro l'improduttività di effetti dell'ipoteca successiva è limitata ai creditori sequestranti giacché tale misura cautelare dà vita a un vincolo "a porta chiusa".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2906, Cod. Civ. art. 2916

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)