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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5154 del 16/02/2022 (Rv. 663913 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Doppia imposizione Italia-Paesi Bassi - Versamenti effettuati dalla società controllata italiana (figlia) a società controllante (madre) con sede nei Paesi Bassi - Somme distribuite a titolo di maggiorazione da conguaglio - Parificazione ai dividendi - Presupposti - Clausola di “riserva” ex art. 7, comma 2, Direttiva madre-figlia n. 90/435/CEE - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663913-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

Le somme distribuite dalla società controllata italiana (figlia) alla società controllante (madre) con sede nei Paesi Bassi, a titolo di maggiorazione da conguaglio, alla stregua della decisione del 24 giugno 2010 della Corte di giustizia UE in cause riunite C/338/08 e C/339/08, sono parificate ai dividendi ove, con accertamento da effettuarsi in concreto dal giudice del merito, per il disposto dell'art. 10, comma 2, della Convenzione Italia-Paesi Bassi (l. n. 305 del 1993): 1) vi sia rinuncia sistematica dello Stato italiano ad una parte del gettito fiscale costituito dalle predette somme; 2) il fatto generatore delle stesse sia costituito dal versamento di dividendi; 3) il soggetto passivo della maggiorazione da conguaglio sia detentore dei titoli. In tal caso non può trovare applicazione la clausola di "riserva" o di "salvezza" di cui all'art. 7, comma 2, della Direttiva madre-figlia (n. 90/435/CEE), che consente il rimando alla Convenzione suddetta con applicazione della ritenuta, dovendosi escludersi che le disposizioni in tema di maggiorazione da conguaglio mirino ad evitare o attenuare fenomeni di doppia imposizione, costituendo piuttosto

tale maggiorazione una "imposta aggiuntiva" o "virtuale", volta esclusivamente ad impedire che il socio possa giovarsi di benefici fiscali non spettanti alla società, al fine di evitare fenomeni di erosione o elusione fiscale.

Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435 art. 7 com. 2, Legge 25/11/1983 num. 349 art. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 105, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 467, Legge 26/07/1993 num. 305 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)