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Sez. 5 - , Sentenza n. 2635 del 27/01/2023 (Rv. 666916 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Direttive "madre-figlia" - Convenzioni bilaterali su modello OCSE - Coesistenza - Medesimo obbiettivo - Rispettivi regimi - Interpretazione combinata delle due fonti - Conseguenze - Rapporto di alternatività assoluta tra i due regimi - Esclusione - Necessità di un accertamento di fatto sul singolo caso di specie.
Stato
decisa il 2023-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666916-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

Le direttive c.d. madre-figlia (1990/435/CEE e 2011/96/UE) coesistono con le convenzioni bilaterali su modello OCSE, cooperando al medesimo obiettivo fondamentale di prevenire un trattamento deteriore dell'operatore straniero rispetto a quello nazionale: specularmente, l'interpretazione combinata delle due fonti - che non si pongono in regime di alternatività assoluta, residuando margini di accertamento nel caso di specie - non può mai tradursi nel consentire all'operatore straniero un trattamento favorevole che non sarebbe ottenibile da analogo operatore nazionale. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da una società madre francese che, dopo aver percepito dalla propria controllata italiana delle somme a titolo di dividendi che non erano stati soggetti a tassazione alcuna, aveva visto rigettata la propria istanza volta ad ottenere il rimborso del credito d'imposta, senza alcuna verifica in concreto della violazione del principio di neutralità fiscale).

Legge 07/01/1992 num. 20 art. 1, Decreto Legisl. 06/03/1993 num. 136, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435, Direttive del Consiglio CEE 30/11/2011 num. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)