Sez. 5 - , Ordinanza n. 28066 del 31/10/2019 (Rv. 655813 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Dazi doganali - Procedura domiciliata - Rappresentanza diretta - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In tema di dazi doganali, la procedura di domiciliazione ex art. 76, paragrafo 1, lett. c, del Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 (c.d. Codice doganale comunitario), consente all'importatore, titolare di autorizzazione unica, di domiciliare le merci presso i propri locali, iscrivendole nelle proprie scritture contabili, senza presentarle in dogana e di rendere una dichiarazione semplificata, direttamente o per il tramite di altro soggetto, il quale non deve necessariamente operare per conto del primo ma in nome proprio, stante l'assenza di specifiche disposizioni che vincolino la sua attività al regime della rappresentanza indiretta.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 253, Regolam. Consiglio CEE 10/12/1992 num. 2913 art. 64, Regolam. Consiglio CEE 10/12/1992 num. 2913 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 10/12/1992 num. 2913 art. 76, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 253 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)