Sez. L, Sentenza n. 12095 del 18/05/2010 (Rv. 613450 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi in favore delle imprese operanti nelle aree depresse - Presupposti - Incremento occupazionale effettivo - Necessità - Successione in rapporti lavorativi non a rischio - Riconoscimento del beneficio - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Lo sgravio contributivo, previsto dall'art. 18 della legge n. 1089 del 1968 (sgravio aggiuntivo pari al dieci per cento delle retribuzioni corrisposte al personale assunto successivamente alla data del 30 settembre 1968), in quanto diretto a sostenere le imprese operanti nel Mezzogiorno e a favorire lo sviluppo di quelle zone, è riconosciuto alle aziende che, operando nei territori individuati dalla norma citata, abbiano portato ad un effettivo incremento occupazionale - la cui prova incombe sull'impresa - e alla creazione di nuovi posti di lavoro in eccedenza rispetto a quelli esistenti ad una certa data. Ne consegue che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ove l'impresa, senza creare alcun posto di lavoro, nel costituire un'azienda nuova (in senso oggettivo), si sia limitata a succedere nei rapporti lavorativi, non a rischio, di un'altra azienda.
Riferimenti normativi: Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)